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ABITAZIONI CON LE CARTE IN REGOLA

Sono documenti fondamentali soprattutto al momento della comprevendita , è opportuno che le parti siano informante nella trattativa sugli effetti dell' eventuale mancanza delle certificazioni per accordarsi in proposito agli adempimenti secondo obblighi di legge .
1)CERTIFICATO DI AGIBILITA' : Attesta sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico di edifici e impianti. La domanda per il rilascio va presentata al Comune entro 15 gg. dalla fine dei lavori. La mancanza di un attestato di agibilità non preclude la commerciabilità dell'edificio. In caso di compravendita però devono emergere le intenzioni delle parti circa il certificato in atto di rogito.
2) REDAZIONE TECNICA DI CONFORMITA' CATASTALE: Introdotta dal decreto legge 78/2010 (convertito nella legge 112/2010), la redazione tecnica di conformità catastale è volta ad attestare la corrispondenza tra lo stato di fatto dell' edificio e quanto risulta dalle planimetrie catastali. In alternativa si può chiedere ad un tecnico abilitato (solitamente un geometra) di rilasciare un attestato tecnico.
3) ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA ( Ace): Disciplinato dalle leggi regionali e dalle linee guida nazionali per la certificazione energetica (dm 26 giugno 2009 ) ha validita di 10 anni. Impone l'obbligo di attribuzione della classe energetica dell' edificio. Devono essere dotati di (Ace) gli edifici realizzati successivamente all'ottobre 2005, quelli oltre i 1.000 mq di superficie ristrutturati radicalmente, gli edifici pubblici e quelli che hanno goduto di agevolazioni dal 200, tutti gli altri devono avere l' Ace in caso di transazione.  
4) ALTRI DOCUMENTI UTILI IN FASE DI ACQUISTO:  E' bene richiedere all'aministratore di condominio la dichiarazione sulla regolarità dei pagamenti delle spese condominiali fino al giorno del rogito. In caso di immobile costruito sulla base di convenzione con il comune, sono possibili vincoli alla compravendita; indispensabile quindi l'attestazione comunale alla commerciabilità dell' edificio a prezzo libero o vincolato. Importante la fideiussione decennale indennitaria in caso di acquisto di immobile di nuova costruzione (a garanzia di danni e difetti di costruzione ).
5) CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI: Le disposizioni degli impianti negli edifici sono state riordinate nel Dm 37/08, in particolare impianti quali gas, termici, elettrici, idrosanitari, radio, Tv devono essere sottoposti a procedure che ne garantiscono costruzione e installazione a regola d'arte, le ditte installatrici a fine lavori devono rilasciare una dichiarazione di conformità (nei nuovi fabbricati è condizione indispensabile per il rilascio del certificato di agibilità) per gli impianti ante 27 marzo 2008 l'atto può essere sostituito da una dichiarazione di rispondenza. Al fine della compravendita non vi è l'obbligo di fornire la certificazione di conformità dell' impianto, che non incide quindi sulla commerciabilità in senso giuridico di un fabbricato, ma incide sulla commerciabilità in senso economico in quanto il venditore è tenuto a garantire che il bene non presenti vizi non dichiarati .
Per gli impianti ante 13 marzo 1990 la legge 46/90 ha introdotto l' obbligo di adozione di sistemi minimi di sicurezza.       

 

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