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MERCATO: CON IL PRELIMINARE NASCE UN NEGOZIO GIURIDICO

Con il “compromesso”, o "preliminare di compravendita”, il promittente acquirente ed il promittente venditore, firmano un contratto con il quale si obbligano a concludere una compravendita, stabilendone modalità e termini.

Il compromesso serve a impegnare le parti per il tempo necessario a risolvere eventuali problemi che non consentono la vendita immediata: ad esempio per l’acquirente la ricerca di un finanziamento e per il venditore la consegna di una nuova casa.

Con la firma del preliminare il venditore e l’acquirente assumono un obbligo giuridico di concludere un contratto definitivo di compravendita con il quale si trasferisce la proprietà (o altro diritto reale) di un immobile.

Per evitare “brutte sorprese”, soprattutto nei casi in cui si impegnano somme significative a titolo di caparra o acconto, è bene curare la stesura dell’accordo nei minimi dettagli, procedendo alle verifiche più importanti che possano escludere i vizi più gravi come l’assenza di irregolarità edilizie, di ipoteche o di altri gravami sull’immobile anche in relazioni alla materia condominiale. E’ dunque consigliabile farsi seguire da un professionista. Un altro inconveniente – come si legge su una guida curata da Notariato e 12 associazioni dei consumatori – è che, “nonostante la firma del preliminare il venditore potrebbe vendere l’immobile ad altre persone o costituire su di esso diritti reali di godimento (ad esempio un usufrutto) o iscrivere ipoteche sull’immobile. In questo caso, non si può chiedere al giudice di invalidare la vendita ma si potrà solo chiedere il risarcimento danni”. Inoltre l’immobile potrebbe essere soggetto a pignoramenti, sequestri, ipoteche ecc. Si consiglia dunque, soprattutto quando passa molto tempo tra preliminare e rogito, la trascrizione del preliminare nei Registri Immobiliari, per la quale occorre l’intervento del notaio. In tal modo ci si tutela dai probabili inconvenienti che potrebbero verificarsi tra il compromesso e la compravendita finale.

Se invece ci si rivolge al notaio dopo il compromesso e questo scopre irregolarità evidenti, si sarebbe costretti a ricorrere davanti al giudice per veder riconosciuto il proprio diritto a non procedere all’acquisto e ad ottenere la restituzione dell’acconto (da versare sempre con assegni non trasferibili).

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