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POSSIBILE LA RINUNCIA ALLA AGEVOLAZIONE PRIMA CASA ENTRO 18 MESI DAL ROGITO

La rinuncia alla agevolazione "prima casa", di regola, non è consentita. Può tuttavia rinunciare alla suddetta agevolazione, senza patire sanzioni, il contribuente che si sia impegnato a trasferire la propria residenza entro 18 mesi dalla data del rogito nel Comune dove è situata l' abitazione oggetto dell'acquisto agevolato, qualora la residenza non sia stata trasferita e il termine di 18 mesi non sia ancora terminato.
Dopo la scadenza di 18 mesi e qualora non sia ancora iniziata la procedura di accertamento da parte dell' ufficio, il contribuente che non abbia ancora trasferito la residenza può invece ricorrere al " ravvedimento operoso " con l' effetto di minimizzare la sanzione che è dovuta per aver violato l'impegno di trasferire la residenza entro 18 mesi dal rogito, pari al 30 % della differenza tra l'imposta agevolata e l' imposta ordinaria . E' quanto ritenuto dall' Agenzia delle Entrate nella risoluzione 105/E del 31 ottobre 2011 .
La rinuncia evidentemente sarebbe utile al contribuente , che avendo già acquistato un ' abitazione con l' agevolazione "prima casa " intenda acquistarne un altra sempre con l' agevolazione ove ne ricorrano i presupposti ad esempio in un altro comune per motivi personali improvvisi o un ulteriore acquisto per esempio dovuto a un affare per un valore imponibile superiore a quello del primo acquisto ecc.
Ricordiamo inoltre che nel caso di mutuo bancario la residenza va spostata entro 12 mesi dal rogito nell' immobile acquistato non per motivi inerente l' agevolazioni ma per poter scaricare gli interessi passivi del mutuo.

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