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AFFITTO IN NERO

 AFFITTO IN NERO
con contratto non registrato l’ inquilino può agire per richiedere la restituzione di parte dei canoni

in Italia l’inquilino può agire per chiedere la restituzione dei canoni pagati “in nero” nell’ambito di un contratto di locazione non registrato, ma il proprietario può eccepire che l’immobile è stato comunque utilizzato e chiedere una compensazione per il godimento ricevuto.
In pratica, la giurisprudenza distingue diversi profili:
il contratto di locazione abitativa non registrato è colpito da nullità fiscale (art. 1, comma 346, L. 311/2004);
i pagamenti effettuati in esecuzione di un contratto nullo possono essere ripetuti dall’inquilino (azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c.);
tuttavia il conduttore ha goduto dell’immobile, quindi il locatore può chiedere un’indennità per l’occupazione/utilizzo per arricchimento senza causa art.2041 c.c.

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