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LA CASSAZIONE SENTENZIA: ALLEGATI NON NECESSARI NEL PRELIMINARE

Gli allegati necessari negli atti di trasferimento della proprietà (atto di rogito) non sono elemento essenziale e necessario nel contratto preliminare di compravendita  (o compromesso) e non determinano l'annullabilità del medesimo: a precisarlo è la sentenza 19219/2011 della Cassazione.
Il caso:
accolto il ricorso in Cassazione di una società che aveva promesso in vendita (a mezzo preliminare) e poi ceduto (con atto di rogito e relativo trasferimento della proprietà) un terreno come edificabile ma che in realtà non lo era. I Giudici di merito hanno dichiarato la nullità sia del preliminare sia del definitivo con la motivazione che il certificato di destinazione urbanistica allegato solo all'atto di vendita era relativo a una porzione di terreno molto più ampia nella quale ricadeva anche la parte di area oggetto del negozio.
L'irregolarità comportava l'invalidità della vendita e del preliminare che, essendo privo di certificato in allegato non poteva trovare esecuzione .
La Cassazione ha censurato entrambe le conclusioni. Per i Giudici di legittimità, in presenza di un certificato allegato all'atto regolarmente rilasciato dall'ente locale e in cui è compreso anche il terreno venduto, non è possibile dichiarare "tout court" la nullità del negozio.
La sanzione diventa del tutto ingiustificata nel caso del preliminare. Infatti ha spiegato il collegio: la certificazione è obbligatoria solo per i contratti di trasferimento della proprietà e non per quelli obbligatori come il preliminare.

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