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SE SI FIRMA IL COMPROMESSO E POI CI SI RIPENSA

La stipula di un compromesso, nel rispetto delle formalità prescritte dalla legge e tra soggetti legittimati, vincola i medesimi a concludere, entro un determinato termine il contratto definitivo (rogito) alle condizioni già pattuite nel precedente atto (preliminare o compromesso), salvo differente accordo tra le parti. In caso di rifiuto dell' acquirente alla stipula del rogito, l'altra (venditore) potrà agire per ottenere la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento e il conseguente risarcimento del danno pattuito, oltre a trattenere la caparra confirmatoria già ricevuta. In alternativa, la parte intenzionata a concludere il contratto potrà rivolgersi al giudice affinchè emetta un provvedimento che il Codice definisce esecuzione in forma specifica, vale a dire una sentenza che produce gli stessi effetti del contratto definitivo non concluso e l'obbligo di pagamento del prezzo a favore del venditore (obbligo all' acquisto) .          

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